Le dimissioni, la revoca e la cessazione dalla carica per qualsiasi causa del Presidente comportano la decadenza dell'intera Giunta. Il Presidente e la Giunta decadono altresi' in caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi causa di oltre la meta' dei componenti la Giunta. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica del Presidente e della Giunta, il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio entro quindici giorni per l'elezione del nuovo Presidente e della Giunta.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;339~art31 · fonte del testo

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