Art. 8 — Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 gennaio 2025 al 18 dicembre 2025. Leggi il testo vigente →

(( Il lavoratore che svolge attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono valide al fine dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione di cui al presente comma)).

Testo in vigore dal 12 gennaio 2025 al 18 dicembre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 gennaio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 2022 al 12 gennaio 2025. 58 parole tolte, 12 parole aggiunte.

tolto: COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234.Il lavoratore che tolto: svolga aggiunto: svolge attivita' di lavoro subordinato tolto: di durata superiore a sei mesi nonche' di aggiunto: o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al aggiunto: relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate. tolto: Qualora il lavoratore svolga attivita' di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi, il trattamento e' sospeso per la durata del rapporto di lavoro. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale tolto: dell'INPS aggiunto: dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento dell'attivita' di cui al comma tolto: 2 aggiunto: 1. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro tolto: e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, di aggiunto: di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono valide al fine dell'assolvimento tolto: degli obblighi aggiunto: dell'obbligo di comunicazione di cui al presente comma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148~art8 · fonte del testo

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