Modalita' di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni Il pagamento delle integrazioni salariali e' effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga. L'importo delle integrazioni e' rimborsato dall'INPS all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo decorrono da tale data. Nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, la sede dell'INPS territorialmente competente puo' autorizzare il pagamento diretto, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficolta' finanziarie dell'impresa, su espressa richiesta di questa. Nel caso delle integrazioni salariali straordinarie, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' autorizzare, contestualmente al trattamento di integrazione salariale, il pagamento diretto da parte dell'INPS, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficolta' finanziarie dell'impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficolta' di ordine finanziario della stessa. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro e' tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento ((...)) dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui ((e' collocato)) il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni ((dalla comunicazione)) del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Testo vigente dal 27 gennaio 2022

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 gennaio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2022 al 27 gennaio 2022. 8 parole tolte, 4 parole aggiunte.

… in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficolta' di ordine finanziario della stessa. tolto: 5-bis. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo, il … a pena di decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento tolto: o per il saldoaggiunto: ... dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui tolto: inizia aggiunto: e' collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni tolto: dall'adozione aggiunto: dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempienteaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148~art7 · fonte del testo

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