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Sono puniti di morte, previa degradazione, se il fatto e' commesso profittando di circostanze dipendenti dallo stato di guerra:
- a)i reati di omicidio, stupro violento, atti di libidine violenti, rapina, grassazione, rispettivamente preveduti dagli articoli 254, 270, 273, 274 del Codice penale per l'esercito e corrispondenti del Codice penale militare marittimo, dovunque commessi da militari, ovvero, nel territorio in stato di guerra, dalle persone indicate nell'art. 545 del Codice penale per l'esercito e nell'art. 598 del Codice penale militare marittimo;
- b)i reati militari, dovunque commessi in tempo di guerra, per i quali la legge stabilisce la pena dei lavori forzati a vita.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009
