Per il reintegro del prezzo delle forniture, lavorazioni e provviste di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, che siano state ottenute con l'impiego di violenza o minaccia, gli interessati dovranno produrre le opportune attestazioni da parte delle autorita' competenti ed ogni altro possibile documento probatorio inerente ai casi considerati dall'articolo 3. I documenti probatori saranno sottoposti al Commissariato per la sistemazione dei contratti di guerra istituito con decreto-legge 25 marzo 1948, n. 674, il quale esprimera' il proprio parere sulla efficienza o meno della prova fornita. Allo stesso Commissariato potranno altresi' essere rimesse per il parere, le pratiche per le quali, a causa di distruzioni o smarrimenti determinati da eventi bellici, non si renda possibile all'interessato completare la documentazione prescritta ai fini del pagamento del reintegro.

Testo vigente dal 2 aprile 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-21;359~art5 · fonte del testo

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