Le disposizioni del precedente articolo non si applicano ai carboni che risultino venduti a prezzi superiori a quelli fissati di autorita' ovvero destinati a scopi diversi da quelli stabiliti. Le disposizioni stesse non si applicano altresi', alle forniture effettuate dopo l'8 settembre 1943 ad industriali ed enti vari controllati dalle autorita' tedesche e per esigenze di queste, nonche' alle provviste belliche fatte al sedicente governo della Repubblica sociale italiana, tranne che le dette forniture e provviste siano state ottenute mediante violenza o minaccia. Gli interessati dovranno all'uopo produrre, con gli elementi tecnici a propria disposizione, le opportune attestazioni da parte delle autorita' competenti ed ogni altro possibile documento probatorio.

Testo vigente dal 26 giugno 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-05-15;327~art2 · fonte del testo

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