Nei casi in cui lo Stato abbia concesso l'integrazione di prezzo, con tale titolo specifico o nella forma di contribuzione o rimborsi, e l'intervento finanziario risulti, in tutto o in parte, non giustificato dal maggior costo del prodotto rispetto al prezzo di vendita, il concessionario e' tenuto a restituire all'erario le somme ricevute oltre la misura necessaria.

Testo vigente dal 2 aprile 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-21;359~art6 · fonte del testo

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