Le disposizioni del precedente articolo non si applicano alle forniture ed alle lavorazioni effettuate dopo l'8 settembre 1943 per le autorita' tedesche ed alle provviste belliche fatte al sedicente governo della Repubblica sociale italiana, tranne che dette forniture, lavorazioni o provviste siano state ottenute con impiego di violenza o minaccia. Gli interessati dovranno all'uopo produrre, con gli elementi tecnici o finanziari a l'uopo produrre, con gli elementi tecnici o finanziari a propria disposizione, le opportune attestazioni da parte delle autorita' competenti ed ogni altro possibile documento probatorio. Le stesse disposizioni non si applicano per le merci che risultano vendute a prezzi superiori a quelli stabiliti dall'autorita' e che abbiano avuto, da parte del concessionario del reintegro, una destinazione diversa da quella prescritta.

Testo vigente dal 5 luglio 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-06-28;594~art11 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari