Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano alle concessioni riguardanti materie prime o prodotti per i quali non risulti provato che sono stati venduti a prezzi non superiori a quelli stabiliti dalla autorita' e non hanno avuto una destinazione diversa da quella prescritta. Le disposizioni stesse non si applicano neppure per le merci che, dopo l'8 settembre 1943 vennero destinate alle autorita' germaniche ed alle provviste belliche del sedicente governo della Repubblica sociale italiana tranne che dette merci siano state ottenute mediante violenza o minaccia.

Testo vigente dal 2 aprile 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-21;359~art4 · fonte del testo

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