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Il trattamento di pensione per le vedove e i figli di cui agli articoli 55, 62 e 63 della legge 10 agosto 1950, n. 648, quando trattasi di mutilato o di invalido di prima categoria con o senza assegno di superinvalidita', venuto a morte in conseguenza della mutilazione o della invalidita' che dette origine alla pensione diretta, e' concesso per la durata di un anno nella misura della sola pensione di prima categoria oltre gli aumenti previsti dal precente art. 8, purche' la relativa domanda sia presentata entro l'anno dalla data di morte del militare o del civile pensionato. Dopo il predetto termine di un anno, comincia a decorrere la pensione nella misura tabellare di cui alle tabelle G, H, I, L, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 1 agosto 1957 al 21 dicembre 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-26;616~art12 · fonte del testo

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