Per gli invalidi della prima categoria con o senza assegni di superinvalidita' e' istituito l'assegno complementare, non riversibile, in misura fissa di lire 180 mila annue.34

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 novembre 1964, n. 1266

3

La L. 25 novembre 1964, n. 1266 ha disposto con l'art. 1) che "L'assegno complementare previsto dall'articolo 3 della legge 26 luglio 1957, n. 616, a favore degli invalidi di 1ª categoria, con o senza assegni di superinvalidita' e' elevato nelle seguenti misure: 1ª categoria con superinvalidita' tabella E lettera A: da lire 180.000 a lire 660.000 annue; 1ª categoria con superinvalidita' tabella E lettera A-bis: da lire 180.000 a lire 612.000 annue; 1ª categoria con superinvalidita' tabella E lettera B: da lire 180.000 a lire 510.000 annue; 1ª categoria con superinvalidita' tabella E lettera C: da lire 180.000 a lire 516.000 annue; 1ª categoria con superinvalidita' tabella E lettera D: da lire 180.000 a lire 492.000 annue; 1ª categoria con superinvalidita' tabella E lettera E: da lire 180.000 a lire 468.000 annue; 1ª categoria con superinvalidita' tabella E lettera F: da lire 180.000 a lire 408.000 annue; 1ª categoria con superinvalidita' tabella E lettera G: da lire 180.000 a lire 384.000 annue; 1ª categoria senza superinvalidita': da lire 180.000 a lire 324.000 annue."

L. 18 maggio 1967, n. 318

4

La L. 18 maggio 1967, n. 318 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "L'assegno complementare previsto dall'articolo 3 della legge 26 luglio 1957, n. 616, a favore degli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' stabilito nella misura unica di lire 324.000 annue."

Testo vigente dal 30 maggio 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 maggio 1967

Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 1964 al 30 maggio 1967.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 18 maggio 1967, n. 318

    La L. 18 maggio 1967, n. 318 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "L'assegno complementare previsto dall'articolo 3 della legge 26 luglio 1957, n. 616, a favore degli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' stabilito nella misura unica di lire 324.000 annue."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-07-26;616~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari