Il secondo comma dell'art. 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, gia' modificato per quanto riguarda la misura della indennita' speciale annua con l'art. 1 della legge 30 ottobre 1955, n. 1063, e' sostituito dal seguente: "A favore degli invalidi di prima categoria che non svolgono comunque una attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, e' concessa una indennita' speciale annua pari ad una mensilita' del trattamento complessivo della pensione in godimento compresi i relativi assegni accessori. Tale indennita' e' liquidata con le norme stabilite dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 37, ed e' corrisposta, in unica soluzione, nel mese di dicembre di ogni anno".

Testo vigente dal 1 agosto 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-07-26;616~art11 · fonte del testo

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