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Il contributo fisso personale obbligatorio annuo a carico degli iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali a' elevato, a partire dal 1969, a lire 81.500, senza distinzione di eta' dell'iscritto. L'iscritto che non versa il contributo: obbligatorio o interamente le quote di riscatto, entro: l'anno cui si riferiscono, perde il diritto alla quota annua di riparto. In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 40 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, vale, per le riscossioni mediante ruoli esattoriali delle contribuzioni e percentuali dovute alle Casse anzidette, l'obbligo del "non riscosso come riscosso".

Testo in vigore dal 15 gennaio 1971 al 12 novembre 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1140~art2 · fonte del testo

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