Il contributo fisso personale obbligatorio annuo a carico degli iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali a' elevato, a partire dal 1969, a lire 81.500, senza distinzione di eta' dell'iscritto. 1 L'iscritto che non versa il contributo: obbligatorio o interamente le quote di riscatto, entro: l'anno cui si riferiscono, perde il diritto alla quota annua di riparto. In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 40 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, vale, per le riscossioni mediante ruoli esattoriali delle contribuzioni e percentuali dovute alle Casse anzidette, l'obbligo del "non riscosso come riscosso".

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il D.L. 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n.638, ha disposto (con l'art. 4, comma 6-bis) che "Il contributo annuo fisso personale a carico degli iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, e' elevato a L. 960.000 a partire dal 1 gennaio 1984."

Testo vigente dal 12 novembre 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 novembre 1983

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1971 al 12 novembre 1983.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n.638, ha disposto (con l'art. 4, comma 6-bis) che "Il contributo annuo fisso personale a carico degli iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, e' elevato a L. 960.000 a partire dal 1 gennaio 1984."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1140~art2 · fonte del testo

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