Art. 14 — Adeguamento delle disposizioni tecniche
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con propri decreti, all'adeguamento delle disposizioni tecniche della presente legge, dei relativi allegati e del regolamento di esecuzione alle direttive comunitarie nella materia.
Testo vigente dal 11 novembre 1978
