Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato imballaggi preconfezionati C.E.E. non conformi alle disposizioni della presente legge in materia di masse o volumi nominali e di iscrizioni metrologiche e' soggetto alla sanzione amministrativa ((da 51,65 euro a 516,46 euro)). Chiunque produce o importa imballaggi preconfezionati C.E.E. non rispondenti alle disposizioni di cui all'articolo 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa da L. 200.000 a lire 5.000.000. 1 Chiunque produce o importa imballaggi preconfezionati C.E.E. che non risultino misurati o controllati a norma dell'articolo 7 e' soggetto alla sanzione amministrativa ((da 51,65 euro a 516,46 euro)). Chiunque detiene per vendere, vende o comunque introduce in commercio imballaggi preconfezionati C.E.E. non rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 e' soggetto alla sanzione amministrativa ((da 51,65 euro a 516,46 euro)). Chiunque contravviene alle norme della presente legge e del relativo regolamento, per le quali non e' prevista una sanzione specifica, e' soggetto alla sanzione amministrativa da ((da 25,82 euro a 258,23 euro)). ((Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato prodotti presentati in imballaggi preconfezionati in quantita' nominali diverse da quelle obbligatorie e' soggetto alla sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro. Le sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti sono applicate dalle Camere di commercio e i rapporti sulle violazioni sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, al Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. I proventi derivanti dall'applicazione di tali sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.)) 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12

1

Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 6, comma 4, lettera b) che al secondo comma del presente articolo, le parole: "da L. 200.000 a L. 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "da 103,29 euro a 258,23 euro"; ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

Testo vigente dal 2 marzo 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 2 marzo 2010

Confronto con la versione in vigore dal 11 novembre 1978 al 2 marzo 2010. 31 parole tolte, 130 parole aggiunte.

… masse o volumi nominali e di iscrizioni metrologiche e' soggetto alla sanzione amministrativa da tolto: L. 100.000 a L. 1.000.000. aggiunto: 51,65 euro a 516,46 euro. Chiunque produce o importa imballaggi preconfezionati C.E.E. non rispondenti alle disposizioni di cui … risultino misurati o controllati a norma dell'articolo 7 e' soggetto alla sanzione amministrativa da tolto: L. 100.000 a L. 1.000.000. aggiunto: 51,65 euro a 516,46 euro. Chiunque detiene per vendere, vende o comunque introduce in commercio imballaggi preconfezionati C.E.E. non rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 e' soggetto alla sanzione amministrativa da tolto: L. 100.000 a L. 1.000.000. aggiunto: 51,65 euro a 516,46 euro. Chiunque contravviene alle norme della presente legge e del relativo regolamento, per le quali non e' prevista una sanzione specifica, e' soggetto alla sanzione amministrativa da tolto: L. 50.000 a L.500.000 aggiunto: da 25,82 euro a 258,23 euro. Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato prodotti presentati in imballaggi preconfezionati in quantita' nominali diverse da quelle obbligatorie e' soggetto alla sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro. Le sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti sono applicate dalle Camere di commercio e i rapporti sulle violazioni sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, al Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. I proventi derivanti dall'applicazione di tali sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12

    Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 6, comma 4, lettera b) che al secondo comma del presente articolo, le parole: "da L. 200.000 a L. 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "da 103,29 euro a 258,23 euro"; ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-10-25;690~art12 · fonte del testo

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