Art. 7-bis
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I soggetti tenuti ad operare le ritenute a titolo di acconto devono rilasciare un certificato attestante l'ammontare delle somme e dei valori corrisposti, con l'indicazione della relativa causale, l'ammontare delle ritenute operate e delle detrazioni di imposta effettuate. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 il certificato puo' essere sostituito dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. Il certificato attestante la corresponsione di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati di cui all'articolo 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve anche contenere l'indicazione della qualifica del percipiente e dell'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del medesimo, nonche' delle somme corrisposte, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate dal precedente datore di lavoro di cui e' stato tenuto conto ai sensi dell'articolo 23, settimo comma. Il certificato relativo alle indennita' di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi deve contenere anche l'indicazione dei periodi di tempo presi a base per la commisurazione di esse e dell'aliquota applicata. I certificati concernenti i redditi di cui al comma 2 e le pensioni erogate dallo Stato, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o da altro ente pubblico devono essere redatti in conformita' ad appositi modelli approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati. La sottoscrizione dei certificati rilasciati puo' essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica se la dichiarazione di cui all'articolo 7 e gli elenchi di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono trasmessi su supporto magnetico. I certificati sono consegnati agli interessati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno i certificati sono consegnati entro sessanta giorni dalla data di cessazione.
Testo in vigore dal 31 luglio 1994 al 1 gennaio 1998
