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I soggetti indicati nel titolo III del presente decreto che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo devono rilasciare una apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionaleper la previdenza sociale (INPS) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri dati stabiliti con il decreto di cui all'articolo 8, comma 1, secondo periodo. La certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali; con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le relative modalita' di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi. I certificati, sottoscritti anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnati agli interessati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 il certificato puo' essere sostituito dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998 al 1 gennaio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1994 al 1 gennaio 1998. 303 parole tolte, 165 parole aggiunte.

I soggetti tolto: tenuti ad operare le ritenute a titolo di acconto devono rilasciare un certificato attestante l'ammontare delle somme e dei valori corrisposti, con l'indicazione della relativa causale, aggiunto: indicati nel titolo III del presente decreto che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo devono rilasciare una apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionaleper la previdenza sociale (INPS) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate tolto: eaggiunto: , delle detrazioni di imposta effettuatetolto: . Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 il certificato puo' essere sostituito dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. Il certificato attestante la corresponsione di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati di cui all'articolo 47 aggiunto: e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri dati stabiliti con il decreto di cui all'articolo 8, comma 1, tolto: lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve anche contenere l'indicazione della qualifica del percipiente e dell'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del medesimo, nonche' delle somme corrisposte, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate dal precedente datore di lavoro di cui e' stato tenuto conto ai sensi dell'articolo 23, settimo comma. Il certificato relativo alle indennita' di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi deve contenere anche l'indicazione dei periodi di tempo presi a base per la commisurazione di esse e dell'aliquota applicata. I certificati concernenti i redditi di cui al comma 2 e le pensioni erogate dallo Stato, dall'Istituto nazionale aggiunto: secondo periodo. La certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali; con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale tolto: o da altro ente pubblico devono essere redatti in conformita' ad appositi modelli approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati. La sottoscrizione dei certificati rilasciati puo' essere effettuataaggiunto: , sono stabilite le relative modalita' di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi. I certificati, sottoscritti anche mediante sistemi di elaborazione automatica tolto: se la dichiarazione di cui all'articolo 7 e gli elenchi di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono trasmessi su supporto magnetico. I certificati sonoaggiunto: , sono consegnati agli interessati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrispostitolto: . In caso di cessazione aggiunto: ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro tolto: nel corso dell'anno i certificati sono consegnati entro sessanta giorni dalla data di cessazioneaggiunto: . Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 il certificato puo' essere sostituito dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art7bis · fonte del testo

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