Art. 67 — Divieto della doppia imposizione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 ottobre 1973 al 18 maggio 1999. Leggi il testo vigente →
La stessa imposta non puo' essere applicata piu' volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.
Testo in vigore dal 16 ottobre 1973 al 18 maggio 1999
