Art. 27-bis — Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 aprile 2007 al 1 gennaio 2008. Leggi il testo vigente →

Le societa' che detengono una partecipazione diretta non inferiore al ((20 per cento)) del capitale della societa' che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui al terzo comma dell'articolo 27, se:

  • a)rivestono una delle forme previste nell'allegato della direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990;
  • b)risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione europea ((, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea));
  • c)sono soggette, nello Stato di residenza, ((senza fruire)) di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte ((indicate nella predetta direttiva));
  • d)la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno. 97 ((1-bis. La disposizione del comma 1 si applica altresi' alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 44, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli utili di cui all'articolo 44, comma 1, lettera f), del predetto testo unico, nonche' alle remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del medesimo testo unico, sempreche' la remunerazione e gli utili siano erogati a societa' con i requisiti indicati nel comma 1 che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della societa' che, rispettivamente, la corrisponde o li distribuisce.)) 97 ((2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorita' fiscali dello Stato estero, che attesti che la societa' non residente possieda i requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, nonche' una dichiarazione della societa' che attesti la sussistenza del requisito indicato alla lettera d) del medesimo comma 1.)) 97 Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a richiesta della societa' beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui all'art. 23 possono non applicare la ritenuta di cui al terzo comma dell'art. 27. ((In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita entro la data del pagamento degli utili e conservata, unitamente alla richiesta, fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e, comunque, fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.)). Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite specifiche modalita' di attuazione mediante approvazione di appositi modelli. 97 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N.49)). 97 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle societa' di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o piu' soggetti non residenti in Stati della Comunita' europea a condizione che dimostrino di ((non detenere la partecipazione)) allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del re- gime in esame. A tal fine per l'assunzione delle prove si applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. 97
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 6 febbraio 2007, n.49

97

con decorrenza dal 1 gennaio 2005

Il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n.49 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'articolo 1 si applicano agli utili distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2005." Il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n.49 ha inoltre disposto (con l'art. 2 comma 2) che " La percentuale indicata nei commi 1 e 1-bis dell'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' ridotta al 15 per cento per gli utili distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2007 e al 10 per cento per quelli distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2009."

Testo in vigore dal 28 aprile 2007 al 1 gennaio 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 28 aprile 2007

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 28 aprile 2007. 45 parole tolte, 194 parole aggiunte in 4 capoversi.

Le societa' che detengono una partecipazione diretta non inferiore al tolto: 25 aggiunto: 20 per cento del capitale della societa' che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui al terzo comma dell'articolo 27, se:

b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione europeaaggiunto: , senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea;

c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza tolto: possibilita' di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate tolto: nell'allegato della aggiunto: nella predetta direttiva;

d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno. aggiunto: 1-bis. La disposizione del comma 1 si applica altresi' alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 44, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli utili di cui all'articolo 44, comma 1, lettera f), del predetto testo unico, nonche' alle remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del medesimo testo unico, sempreche' la remunerazione e gli utili siano erogati a societa' con i requisiti indicati nel comma 1 che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della societa' che, rispettivamente, la corrisponde o li distribuisce. 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorita' fiscali dello Stato estero, che attesti che la societa' non residente tolto: possiede aggiunto: possieda i requisiti indicati tolto: nel comma 1 nonche' la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni indicate al aggiunto: alle lettere a), b) e c) del comma 1, nonche' una dichiarazione della societa' che attesti la sussistenza del requisito indicato alla lettera d) del medesimo comma 1. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a … 27. In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita aggiunto: entro la data del pagamento degli utili e conservata, unitamente alla richiesta tolto: e conservataaggiunto: , fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e tolto: comunqueaggiunto: , comunque, fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.aggiunto: . Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite specifiche modalita' di attuazione mediante approvazione di appositi modelli. tolto: Resta impregiudicata l'applicazione di ritenute alla fonte previste da disposizioni convenzionali che accordano rimborsi di somme afferenti i dividendi distribuiti aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N.49. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle societa' di cui … soggetti non residenti in Stati della Comunita' europea a condizione che dimostrino di non tolto: essere state costituite aggiunto: detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del re- gime in esame. A …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 6 febbraio 2007, n.49

    Il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n.49 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'articolo 1 si applicano agli utili distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2005." Il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n.49 ha inoltre disposto (con l'art. 2 comma 2) che " La percentuale indicata nei commi 1 e 1-bis dell'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' ridotta al 15 per cento per gli utili distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2007 e al 10 per cento per quelli distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2009."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art27bis · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari