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Per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 della presente legge non possono essere concessi alle imprese esecutrici in corso di opera periodi di proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori che non siano giustificati da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1978 al 13 maggio 2000

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urn:nir:stato:legge:1978-01-03;1~art16 · fonte del testo

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