Art. 23 — Vincitori di assegni biennali Proroghe di contratti e borse di studio

L'articolo 1, secondo comma, della legge 4 febbraio 1977, n. 21, e' modificato nel senso che i vincitori di assegni biennali di formazione scientifica e didattica, che siano docenti di altri ordini di scuola o dipendenti di enti pubblici culturali o di ricerca, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni anche per l'eventuale biennio di proroga degli assegni biennali. I contratti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, qualora scadano prima del 31 ottobre 1978 sono prorogati fino alla predetta data, a richiesta degli interessati. Analogamente le borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-74 ai sensi delle leggi 31 ottobre 1966, n. 942 e 24 febbraio 1967, n. 62 ed attualmente in godimento, sono prorogate fino al 31 ottobre 1978.

Testo vigente dal 8 novembre 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-10-25;808~art23 · fonte del testo

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