A decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 del presente decreto sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle condizioni stabilite dal comma 2 del presente articolo. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro ai sensi dell'articolo 4 e dell'ammissione ai benefici ai sensi dell'articolo 10, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari al 26 per cento per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13. A partire dall'anno di imposta 2007 le erogazioni in denaro effettuate a favore di partiti politici, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale e tracciabili secondo la vigente normativa antiriciclaggio, devono comunque considerarsi detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le medesime erogazioni continuano a considerarsi detraibili ai sensi del citato articolo 15, comma 1-bis, ovvero ai sensi del presente articolo, anche quando i relativi versamenti sono effettuati, anche in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformita' a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13. A decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa', disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si detrae, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta lorda, un importo pari al 26 per cento dell'onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici di cui al comma 1 del presente articolo per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui, limitatamente alle societa' e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonche' dalle societa' ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa societa' o ente che controlla i soggetti medesimi, nonche' dalle societa' concessionarie dello Stato o di enti pubblici, per la durata del rapporto di concessione. Le detrazioni di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il versamento delle erogazioni liberali di cui ai commi 1 e 6 sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalita' idonee a garantire la tracciabilita' dell'operazione e l'esatta identificazione del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7, valutate in 27,4 milioni di euro per l'anno 2015 e in 15,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attivita' di monitoraggio, dell'importo delle risorse disponibili iscritte nel fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del presente decreto, mediante corrispondente rideterminazione della quota del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a favore dei partiti politici ai sensi del medesimo comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 10 risulti un onere inferiore a quello indicato al comma 9, le risorse di cui all'articolo 12, comma 4, sono integrate di un importo corrispondente alla differenza tra l'onere indicato al comma 9 e quello effettivamente sostenuto per le finalita' di cui al presente articolo, come accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

4

Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 ha disposto (con l'art. 1, comma 12-quater) che "Il termine per la presentazione delle richieste di accesso, per l'anno 2015, ai benefici di cui agli articoli 11 e 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 gennaio 2015".

Testo vigente dal 1 marzo 2015 · dal 1 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 207/2021

    Questione infondata
    29 ottobre 2021

    Alla Corte costituzionale spetta un controllo "esterno" di ammissibilità sul carattere non implausibile della motivazione offerta, tanto sulla rilevanza, quanto sulla non manifesta infondatezza, dal rimettente. (Nel caso di specie, avente ad oggetto il comma 4- bis dell'art. 11 del d.l. n. 149 del 2013, come conv., non è accolta l'eccezione di inammissibilità, poiché l'intervento richiesto sarebbe inidoneo a raggiungere il risultato auspicato dal rimettente). ( Precedenti: S. 183/2021 - mass. 44160; S. 181/2021 - mass. 44168; S. 59/2021 - mass. 43751; S. 32/2021 - mass. 43580; S. 22/2021 - mass. 43466; S. 15/2021 - mass. 43567 - mass. 43568 ).

    Art. 11 Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore · Art. 67 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 182/2019

    Altra decisione
    16 luglio 2019

    È ordinata la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di Trento per una nuova valutazione, alla luce del mutato quadro normativo, della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4- bis , del d.l. n. 149 del 2013, conv., con modif., in legge n. 13 del 2014, censurato in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 67 Cost., nella parte in cui consente ai membri del Parlamento, a partire dall'anno di imposta 2007, di detrarre dall'imposta lorda sui redditi un importo pari al 19% per le erogazioni in denaro anche se non liberali effettuate in favore di partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire (ossia tra 51,65 e 103.291,38 euro). Il sopravvenuto secondo periodo del comma censurato, aggiunto dall'art. 1, comma 141, della legge n. 190 del 2014, nel disporre che «continuano a considerarsi detraibili» i versamenti in denaro, tracciabili, effettuati «anche in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche, in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti politici beneficiari delle erogazioni medesime», ha arricchito il quadro normativo rilevante. In forza della retroattività dello ius superveniens , si impone il riesame della perdurante rilevanza delle questioni da parte del rimettente, al quale compete valutare se la fattispecie "donazione interessata" dedotta nel giudizio a quo possa accedere al regime di detraibilità. ( Precedenti citati: ordinanze n. 154 del 2018, n. 244 del 2017, n. 266 del 2015, n. 253 del 2014, n. 316 del 2012 e n. 458 del 2006 ).

    Art. 11 Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore · Art. 3 cost. · Art. 67 cost. · Art. 769 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 244/2017

    Questione inammissibile
    24 novembre 2017

    Non è accolta - sotto il profilo specifico dell'asserita indeterminatezza o ambiguità del petitum - l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. n. 149 del 2013 (conv., con modif., in legge n. 13 del 2014). Dalla coordinata lettura del dispositivo e della motivazione dell'ordinanza di rimessione si desume che l'intervento ablativo del comma 4-bis, chiesto dal rimettente, dovrebbe essere limitato al solo primo periodo di esso, l'unico testualmente riprodotto e colpito dalle censure di incostituzionalità.

    Art. 11 Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 ha disposto (con l'art. 1, comma 12-quater) che "Il termine per la presentazione delle richieste di accesso, per l'anno 2015, ai benefici di cui agli articoli 11 e 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 gennaio 2015".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2013-12-28;149~art11 · fonte del testo

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