Art. 11-bis — Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, in materia di applicazione dell'IMU
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222"
Testo vigente dal 1 marzo 2015
