All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 500.000 e 50 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale". Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotte dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 8 gennaio 1997

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-01-02;2~art5 · fonte del testo

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