Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 3, il legale rappresentante del partito politico e' tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, la quale assume la denominazione di «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici», di seguito denominata «Commissione». La Commissione, verificata la presenza nello statuto degli elementi indicati all'articolo 3, procede all'iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici riconosciuti ai sensi del presente decreto. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, la Commissione, anche previa audizione di un rappresentante designato dal partito, invita il partito, tramite il legale rappresentante, ad apportare le modifiche necessarie e a depositarle, in copia autentica, entro un termine non prorogabile che non puo' essere inferiore a trenta giorni ne' superiore a sessanta giorni. Qualora le modifiche apportate ai sensi del comma 3 non siano ritenute conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3 o il termine di cui al citato comma 3 non sia rispettato, la Commissione nega, con provvedimento motivato, l'iscrizione al registro di cui al comma 2. Contro il provvedimento di diniego e' ammesso ricorso al giudice amministrativo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione di copia integrale del provvedimento stesso. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione secondo la procedura di cui al presente articolo. Lo statuto dei partiti politici e le relative modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel registro di cui al comma 2 ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni. I partiti politici costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla medesima data. L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono condizioni necessarie per l'ammissione dei partiti politici ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11 ((e 12)) del presente decreto. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, possono comunque usufruire ((dei benefici di cui agli articoli 11 e 12, purche')) siano in possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 10. 5 Il registro di cui al comma 2 e' consultabile in un'apposita sezione del sito internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel registro sono evidenziate due separate sezioni, recanti l'indicazione dei partiti politici che soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 ottobre 2015, n. 175

5

La L. 27 ottobre 2015, n. 175 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che la modifica di cui al secondo periodo del comma 7 del presente articolo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 13 del 2014.

Testo vigente dal 1 novembre 2015

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 novembre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2015 al 1 novembre 2015. 17 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici riconosciuti ai sensi del presente decreto. tolto: 3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, … prorogabile che non puo' essere inferiore a trenta giorni ne' superiore a sessanta giorni tolto: 3-bis. Qualora le modifiche apportate ai sensi del comma 3 non siano ritenute conformi … dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione di copia integrale del provvedimento stessoaggiunto: . Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione secondo la procedura di … dei partiti politici ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11tolto: , 12 e 16 aggiunto: e 12 del presente decreto. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma … costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, possono comunque usufruire tolto: del beneficio di cui all'articolo 16, nonche' dei benefici di cui agli articoli 11 e 12, purche' tolto: in tale ultimo caso siano in possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 10. Il registro di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 ottobre 2015, n. 175

    La L. 27 ottobre 2015, n. 175 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che la modifica di cui al secondo periodo del comma 7 del presente articolo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 13 del 2014.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2013-12-28;149~art4 · fonte del testo

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