Art. 6-bis — Accesso ai sistemi informativi
Ai sistemi informativi di cui all'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, possono avere accesso, anche per le finalita' ivi previste, i soggetti che partecipano al sistema di prevenzione di cui al comma 5 dell'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141, fatta salva la facolta' di istituire e partecipare ai sistemi di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196. Dall'attuazione del periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (( L'accesso ai sistemi informativi di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati puo' avvenire anche in un quadro di reciprocita', ma solo nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali necessarie ad assicurare proporzionalita', correttezza e sicurezza circa il trattamento di dati personali ai sensi del predetto comma 1 e il rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' dei soggetti cui le informazioni si riferiscono, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identita' personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 1-ter. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dell'accesso in un quadro di reciprocita' ai sistemi di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati, spetta a questi ultimi l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta e di avere adottato tempestivamente e senza indugio tutte le misure idonee a evitare il danno))
Testo vigente dal 29 agosto 2017
