Art. 5-bis — Sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e realizzazione del Piano Sud

Al fine di garantire l'efficacia delle misure finanziarie per lo sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e l'attuazione delle finalita' del Piano per il Sud, a decorrere dall'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la spesa in termini di competenza e di cassa effettuata annualmente da ciascuna delle predette regioni a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalita' strutturale, nonche' sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, puo' eccedere i limiti di cui all'articolo 1, commi 126 e 127, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel rispetto, comunque, delle condizioni e dei limiti finanziari stabiliti ai sensi del comma 2 del presente articolo. Al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, sono stabiliti i limiti finanziari per l'attuazione del comma 1, nonche' le modalita' di attribuzione allo Stato ed alle restanti regioni dei relativi maggiori oneri, garantendo in ogni caso il rispetto dei tetti complessivi, fissati dalla legge per il concorso dello Stato e delle predette regioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno di riferimento. 11

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

11

La Corte Costituzionale, con sentenza 02 - 06 luglio 2012, n. 176 (in G.U. 1a s.s. 11/7/2012, n. 28), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Testo vigente dal 12 luglio 2012

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 176/2012

    Ha colpito questo articolo
    6 luglio 2012

    Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5- bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, promosse dalle Regioni Toscana, Veneto e Sardegna in riferimento all'art. 119 della Costituzione. I ricorsi evidenziano come la legittimazione delle ricorrenti sia strettamente ancorata alla finalità di salvaguardia della suddivisione competenziale delineata dalla Costituzione, pur non essendo stata precisata (con riferimento al riparto operato dall'art. 117 Cost.) la sfera di competenza asseritamente invasa ed essendo stata lamentata la compressione dell'autonomia finanziaria di cui all'art. 119 Cost., la quale ridonderebbe sull'esercizio delle competenze regionali. In particolare, le ricorrenti lamentano il concreto pregiudizio della compressione delle risorse destinate all'esercizio delle proprie funzioni e la sua non conformità ai precetti dell'art. 119 Cost. in conseguenza dei riflessi applicativi della norma impugnata, che comportano sia la conservazione cautelativa, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale, della provvista finanziaria a carico delle Regioni contribuenti, sia la sottrazione delle somme compensative, una volta entrato a regime il decreto stesso. Ne consegue che - diversamente da quanto si è verificato in una precedente occasione, in cui le censure regionali riferite all'art. 119 Cost. sono state dichiarate inammissibili per l'assenza di profili di ricaduta diretta delle questioni sulla finanza regionale (sentenza n. 216 del 2008) - nel presente caso deve considerarsi sussistente, con riguardo all'indicato profilo di censura, un interesse ad agire concreto ed attuale consistente in quella utilità diretta ed immediata che il soggetto attore può effettivamente ottenere con l'accoglimento del ricorso, in quanto la lesione competenziale viene collegata al parametro costituzionale invocato. - Precedente richiamato: sentenza n. 216 del 2008.

    Art. 5-bis Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 12 luglio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 2011 al 12 luglio 2012. 1 parola tolta.

… condizioni e dei limiti finanziari stabiliti ai sensi del comma 2 del presente articolo. tolto: 2. Al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro … delle predette regioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno di riferimentoaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 02 - 06 luglio 2012, n. 176 (in G.U. 1a s.s. 11/7/2012, n. 28), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138~art5bis · fonte del testo

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