Art. 19-bis — Disposizioni finali concernenti le regioni a statuto speciale e le province autonome
1. L'attuazione delle disposizioni del presente decreto nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42
Testo vigente dal 17 settembre 2011
