Titolo IV – Riduzione dei costi degli apparati istituzionali
- Art. 13 — Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali. Incompatibilità. Riduzione delle spese per i referendum
- Art. 14 — Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali
- Art. 15 — Soppressione di Province e dimezzamento dei consiglieri e assessori
- Art. 16 — Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali
- Art. 17 — Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
- Art. 18 — Voli in classe economica
- Art. 19 — Disposizioni finali
- Art. 19-bis — Disposizioni finali concernenti le regioni a statuto speciale e le province autonome
- Art. 20 — Entrata in vigore