Art. 9-octies — Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui dagli articoli da 9-bis a 9-septies del presente decreto secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione
Testo vigente dal 9 ottobre 2024
