Art. 8-ter — Riduzione degli oneri delle bollette elettriche
Articolo abrogato dal d.l. 22 marzo 2021, n. 41.
Abrogato dal 23 marzo 2021
Articolo abrogato dal d.l. 22 marzo 2021, n. 41.
Abrogato dal 23 marzo 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 2020
Confronto con la versione in vigore dal 25 dicembre 2020 al 23 marzo 2021. 422 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Ai fini di ridurre nell'anno 2021 la spesa sostenuta dai titolari delle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici e che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dichiarano di svolgere come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli Allegati al presente decreto, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione iniziale di 180 milioni di euro per l'anno 2021. Per l'attuazione del comma 1, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonche' le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, definendo altresi' il periodo temporale di rideterminazione delle tariffe e delle componenti e le relative modalita' attuative ai fini del rispetto della spesa autorizzata di cui al comma 1, in modo che:
tolto: a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel terzo trimestre dell'anno 2020, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
tolto: b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel terzo trimestre dell'anno 2020, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto. 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a versare l'importo di cui al comma 1 sul conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, nella misura del 50 per cento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, per il restante 50 per cento, entro il 30 maggio 2021. L'ARERA assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e di misura di cui al comma 2 e degli oneri generali di sistemaaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 MARZO 2021, N. 41
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137~art8ter · fonte del testo
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