Art. 14-bis — Contributo per la riduzione dei costi dell'energia elettrica per apparecchiature necessarie al mantenimento in vita

1. Al fine di sostenere le famiglie e le persone che utilizzano presso la propria abitazione l'energia elettrica per apparecchiature mediche necessarie per il mantenimento in vita ai sensi del decreto del Ministro della salute 13 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2011, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022 volto a fornire un contributo ai predetti soggetti, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del presente articolo, finalizzato ad attenuare l'aumento dei costi dell'energia elettrica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalita' di attuazione del presente articolo anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

Testo vigente dal 29 marzo 2022

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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-01-27;4~art14bis · fonte del testo

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