Art. 19-sexies — Disposizioni in materia di attività svolte presso le Unità speciali di continuità assistenziale e le scuole di specializzazione in medicina
Lo svolgimento dell'attivita' presso le Unita' speciali di continuita' assistenziale (Usca) di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' compatibile con lo svolgimento dell'attivita' di formazione presso le scuole di specializzazione in medicina.
Testo vigente dal 25 dicembre 2020
