Art. 13 — Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

[1](Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione ((obbligatoria)) per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

[2]1. Per i datori di lavoro privati di cui al comma 2, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria ((contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)) dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 ((.)) 2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che svolgono come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto i cui dati identificativi verranno comunicati, ((a cura dell'Agenzia)) delle Entrate, a INPS e a INAIL, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione. 3. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione. 4. I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. 5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 504 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Testo vigente dal 25 dicembre 2020

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Che cosa è cambiato dal 25 dicembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 2020 al 25 dicembre 2020. 1 parola tolta, 42 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: (Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

aggiunto: 1. Per i datori di lavoro privati di cui al comma 2, che hanno … relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria aggiunto: contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti per la competenza del mese di novembre 2020aggiunto: . 2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 si applica ai datori … riportati nell'Allegato 1 al presente decreto i cui dati identificativi verranno comunicati, a cura tolto: dall'Agenzia aggiunto: dell'Agenzia delle Entrate, a INPS e a INAIL, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione. aggiunto: 3. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, … pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione. aggiunto: 4. I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Statoaggiunto: . 5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 504 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137~art13 · fonte del testo

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