Ai nuclei familiari gia' beneficiari della quota del Reddito di emergenza (di seguito "Rem") di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' riconosciuta la medesima quota anche per il mese di novembre 2020, nonche' per il mese di dicembre 2020. Il Rem e' altresi' riconosciuto, per una singola quota pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ((relativa alle mensilita')) di novembre e dicembre 2020, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

  • a)un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020;
  • b)assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennita' di cui all'articolo 15 del presente decreto-legge;
  • c)possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 2 e' presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso. Il riconoscimento delle quote del Rem di cui ai commi 1 e 2 e' effettuato nel limite di spesa di 452 milioni di euro per l'anno 2020 nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il reddito di emergenza di cui all'articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione alla quale resta in ogni caso ferma l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del ((medesimo decreto-legge n. 34 del 2020)). Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibile.

Testo vigente dal 25 dicembre 2020

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 25 dicembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 2020 al 25 dicembre 2020. 14 parole tolte, 4 parole aggiunte in 2 capoversi.

… maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, tolto: relative aggiunto: relativa alle mensilita' di novembre e dicembre 2020, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

… resta in ogni caso ferma l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del aggiunto: medesimo decreto-legge tolto: 19 maggio 2020, n. 34tolto: , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 aggiunto: del 2020. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137~art14 · fonte del testo

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