Art. 1 — Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020, per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", e' riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 18 DICEMBRE 2020, N. 176. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al comma 3 ai soggetti che dichiarano di svolgere come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019. Per i soggetti che hanno gia' beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto contributo indebitamente percepito, il contributo di cui al comma 1 e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale e' stato erogato il precedente contributo. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura telematica e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza. L'ammontare del contributo a fondo perduto e' determinato:

  • a)per i soggetti di cui al comma 5, come quota del contributo gia' erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020;
  • b)per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il valore e' calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell'Allegato 1 al presente decreto. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non puo' essere superiore a euro 150.000,00. Per i soggetti di cui al comma 5, in possesso dei requisiti di cui al comma 4, l'ammontare del contributo e' determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 al presente decreto agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020. 41 Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalita' per la trasmissione delle istanze di cui al comma 6 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione del presente articolo. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. E' abrogato l'articolo 25-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030 - Gelaterie e pasticcerie, 561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000 - Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, e dell'articolo 19-bis del presente decreto, il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo e' aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 MARZO 2021, N. 41. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 MARZO 2021, N. 41. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.935 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 477 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede, quanto a 2.930 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34 e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13. All'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il secondo periodo e' soppresso.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

41

La Corte Costituzionale con sentenza 23 giugno - 24 luglio 2025, n. 124 (in G.U. 1ª s.s. 30/7/2025, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 25, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono che le controversie relative all'atto di recupero del contributo a fondo perduto, previsto dal comma 1 del citato art. 1, sono devolute alla giurisdizione tributaria".

Testo vigente dal 31 luglio 2025

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 34559/2025

    29 dicembre 2025

    La controversia relativa alla legittimità dell'atto di recupero del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del d.l. n. 137 del 2020 (cd. decreto "Ristori") appartiene alla giurisdizione del g.o., dovendosene escludere la natura tributaria, in ragione della mancanza del requisito della definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, secondo quanto statuito dalla sentenza della Corte cost. n. 124 del 2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 10, del d.l. n. 137 del 2020 e 25, comma 12, del d.l. n. 34 del 2020, nella parte in cui devolvevano le suddette controversie alla giurisdizione tributaria.

    Art. 1 · Art. 25 rilancio

    Rassegna di dicembre 2025, p. 9 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 124/2025

    Ha colpito questo articolo
    24 luglio 2025

    La Commissione tributaria (oggi: Corte di giustizia tributaria) deve essere considerata un organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione. L’art. 102, secondo comma, Cost. vieta l’istituzione di giudici speciali diversi da quelli espressamente nominati nella Carta costituzionale e la VI disp. trans. fin. Cost. impone l’obbligo di effettuare la revisione degli organi speciali di giurisdizione preesistenti (“salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e dei tribunali militari”) entro il termine ordinatorio di 5 anni: ne consegue che il legislatore – nel modificarne la disciplina sia in sede di prima revisione sia successivamente – incontra il duplice limite costituzionale di non snaturare le materie attribuite a dette giurisdizioni e di assicurarne la conformità alla Costituzione. (Precedenti: S. 204/2024 - mass. 46583; S. 39/2010 - mass. 34316; S. 238/2009 - mass. 33746; S. 141/2009 - mass. 33391; S. 130/2008 - mas. 32366; S. 64/2008 - mass. 32205; O. 144/1998 - mass. 23881).La giurisdizione tributaria è imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto, per cui l’attribuzione ad essa di controversie non aventi a oggetto rapporti di tale natura comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali. (Precedenti: S. 39/2010 - mass. 34316; S. 238/2009 - mass. 33746; S. 141/2009 - mass. 33391; S. 130/2008 - mass. 32366; S. 64/2008 - mass. 32205; O. 300/2009; O. 218/2009; O. 395/2007 - mass. 31851; O. 94/2006; O. 34/2006).(Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell’art. 102, secondo comma, Cost., gli artt. 1, comma 10, del d.l. n. 137 del 2020, come conv., “decreto ristori”, e 25, comma 12, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., “decreto rilancio”, nella parte in cui prevedono che le controversie relative all’atto di recupero del contributo a fondo perduto, previsto a favore di soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono devolute alla giurisdizione tributaria. Le disposizioni censurate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova, sez. 2, violano il divieto di istituzione di giudici speciali dal momento che snaturano la materia originariamente devoluta alla cognizione di tale giudice. Le caratteristiche strutturali e funzionali del contributo rendono, infatti, evidente la sua natura di misura di sostegno economico a favore di quei soggetti che, stante la situazione di emergenza e i provvedimenti governativi adottati per fronteggiarla, hanno subito una riduzione dell’attività economica: detto contributo non presenta, pertanto, natura tributaria, difettando il requisito della definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, né integra un beneficio fiscale, non consistendo in una riduzione del carico tributario altrimenti gravante sul soggetto, né un’agevolazione fiscale, che presuppone un pregresso rapporto tributario che, invece, manca. La Corte di giustizia tributaria rimettente, nel dichiarare il suo difetto di giurisdizione, deve individuare il giudice che ne è munito, cui devolvere la definizione della causa). (Precedenti: S. 80/2024 - mass. 46175; S. 182/2022; S. 128/2022 - mass. 44944; S. 27/2022; S. 120/2020 - mass. 45650; S. 236/2017 - mass. 42144; S. 96/2016, S. 178/2015 - mass. 38537; S. 70/2015 - mass. 38331).

    Art. 1 ((Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.)) · Art. 25 rilancio

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 31 luglio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 2021 al 31 luglio 2025. 15 parole tolte.

… quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell'Allegato 1 al presente decreto. tolto: 8. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non puo' essere superiore a euro 150.000,00. tolto: 9. Per i soggetti di cui al comma 5, in possesso dei requisiti di … le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. tolto: 10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020. tolto: 11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le … di cui al comma 6 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione del presente articolo. tolto: 12. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle … di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. tolto: 13. E' abrogato l'articolo 25-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. tolto: 14. Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030 - Gelaterie … e' aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1. tolto: 14-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 MARZO 2021, N. 41. tolto: 14-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 MARZO 2021, N. 41. tolto: 14-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.935 milioni di euro per … 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13tolto: . 14-quinquies. All'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il secondo periodo e' soppresso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 23 giugno - 24 luglio 2025, n. 124 (in G.U. 1ª s.s. 30/7/2025, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 25, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono che le controversie relative all'atto di recupero del contributo a fondo perduto, previsto dal comma 1 del citato art. 1, sono devolute alla giurisdizione tributaria".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137~art1 · fonte del testo

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