Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

Recupero dei contributi a fondo perduto (articolo 25, commi 12 e 13, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) 1. Per le successive attivita' di controllo dei dati dichiarati ai fini dei contributi a fondo perduto erogati per sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", si applicano le disposizioni relative alle imposte sui redditi dei titoli I, II e III, della presente parte II. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 38, comma 7, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 97 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, in base alle disposizioni di cui all'articolo 247. Si applicano le disposizioni, per quanto compatibili, di cui all'articolo 166. Per le controversie relative all'atto di recupero dei contributi a fondo perduto, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano le disposizioni previste dal testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175. 2. Qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le societa' e gli altri enti percettori cessino l'attivita', il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 25, comma 8 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui al comma 1 e' emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art248 · fonte del testo

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