Art. 3 — Iniziative nelle scuole per prevenire la violenza nelle manifestazioni sportive
Testo vigente dal 18 ottobre 2005
Testo vigente dal 18 ottobre 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 2005 al 18 ottobre 2005. 154 parole tolte, 37 parole aggiunte.
tolto: Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche ed enti e associazioni private interessate, predispone, nell'ambito delle risorse destinate annualmente alle istituzioni scolastiche sul fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, un programma di iniziative volte a sviluppare ed approfondire nelle scuole le tematiche della prevenzione della violenza nelle manifestazioni sportive, in coerenza con le finalita' dell'educazione alla convivenza civile. Le predette iniziative sono realizzate dalle istituzioni scolastiche attraverso appositi progetti da esse elaborati ed inseriti nel piano dell'offerta formativa. Ai fini di cui al presente articolo il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca si avvale di un comitato tecnico-scientifico, istituito con decreto del Ministro, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Ai componenti del comitato non spettano compensi ne' rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.aggiunto: LA L. 17 OTTOBRE 2005, N. 210 HA DISPOSTO (CON L'ART. 1, COMMA 1) CHE A DECORRERE DAL 18 OTTOBRE 2005, IL PRESENTE ARTICOLO E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE ART. 1 DEL D.L. 17 AGOSTO 2005, N. 162
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2005-08-17;162~art3 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.