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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 ottobre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 2005 al 18 ottobre 2005. 540 parole tolte, 37 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo l'articolo 1-quinquies sono aggiunti i seguenti: "Art. 1-sexies. - 1. Chiunque, non appartenente alle societa' appositamente incaricate, vende i titoli di accesso nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro. Nei confronti del contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. Art. 1-septies. - 1. L'accesso e la permanenza delle persone e delle cose negli impianti dove si svolgono le competizioni riguardanti il gioco del calcio sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal regolamento d'uso degli impianti medesimi, predisposto sulla base delle linee guida approvate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies. 2. Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 1-quinquies, comma 7, entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed e' accertata anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro. La sanzione e' raddoppiata nel caso di reiterazione del fatto, anche se lo stesso e' commesso in altro impianto sportivo. Nell'ipotesi di cui al primo periodo, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non superiore ad un anno. Art. 1-octies. - 1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle disposizioni e delle misure in materia di prevenzione e contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive, presso il Ministero dell'interno e' istituito l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

tolto: a) effettuare il monitoraggio dei fenomeni di violenza e intolleranza commessi in occasione di manifestazioni sportive e dello stato di sicurezza degli impianti sportivi;

tolto: b) esaminare le problematiche connesse alle manifestazioni in programma ed attribuire i livelli di rischio delle manifestazioni medesime;

tolto: c) approvare le linee guida del regolamento d'uso per la sicurezza degli impianti sportivi;

tolto: d) promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di violenza e intolleranza in ambito sportivo, anche in collaborazione con associazioni, enti locali, enti statali e non statali;

tolto: e) definire le misure che possono essere adottate dalle societa' sportive per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la pubblica incolumita';

tolto: f) pubblicare un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di violenza ed intolleranza in occasione di manifestazioni sportive. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono stabilite le linee operative e le attivita' strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonche' l'organizzazione, le modalita' di funzionamento e la com-posizione dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione del Comitato olimpico nazionale italiano, delle Federazioni sportive nazionali e delle rispettive Leghe. 3. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi ne' rimborsi spese e al relativo funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.".aggiunto: LA L. 17 OTTOBRE 2005, N. 210 HA DISPOSTO (CON L'ART. 1, COMMA 1) CHE A DECORRERE DAL 18 OTTOBRE 2005, IL PRESENTE ARTICOLO E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE ART. 1 DEL D.L. 17 AGOSTO 2005, N. 162

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2005-08-17;162~art2 · fonte del testo

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