Art. 23-ter — Semplificazione delle procedure per il completamento della ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania, interessate dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982
((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 1998, N.483)). Le regioni e gli enti locali possono integrare con propri fondi le risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato per il completamento della ricostruzione. I comuni, ai fini dell'accelerazione degli interventi strettamente connessi al completamento della ricostruzione, possono avvalersi delle procedure di cui all'articolo 14, commi 1, 3, 8 e 12, del presente decreto, in quanto applicabili.
Testo vigente dal 28 gennaio 1999
