Art. 23-bis — Semplificazione delle procedure per il completamento della ricostruzione nelle zone della Sicilia occidentale interessate dagli eventi sismici del 1968
Il comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e' sostituito dai seguenti: "11. Alle funzioni statali attinenti all'istruttoria, alla definizione e alla liquidazione delle pratiche relative ai contributi concessi per la ricostruzione privata nelle predette zone della valle del Belice, sulla base di norme entrate in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1987, n. 120, di conversione del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, provvedono i comuni interessati, con le modalita' di cui all'articolo 13-bis del predetto decreto-legge n. 8 del 1987. 11-bis. Sono altresi' trasferite ai comuni interessati le funzioni relative alle operazioni e alle procedure necessarie di frazionamento ed accatastamento con presentazione all'ufficio tecnico erariale delle domande di voltura catastale degli immobili e beni espropriati per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti assegnati ai privati nonche' degli edifici pubblici nelle zone della Valle del Belice". Gli oneri relativi alle funzioni statali trasferite ai sensi del comma 1 faranno carico ai comuni interessati sulle somme gia' autorizzate per la ricostruzione dell'edilizia abitativa danneggiata dal sisma del 1968.
Testo vigente dal 1 aprile 1998
