Art. 17 — Ricostruzione e riparazione di opere pubbliche e di proprietà di enti pubblici

Gli interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento delle opere di competenza dei Ministeri per i beni culturali e ambientali, di grazia e giustizia, dei trasporti, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, delle poste e delle telecomunicazioni, delle finanze, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste, realizzati sulla base di programmi annuali predisposti da ciascuna amministrazione, finalizzati all'equilibrato sviluppo delle regioni Basilicata e Campania, sono approvati e finanziati ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4 e sono eseguiti in conformita' a quanto previsto dal precedente articolo 16. Gli interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento delle sedi delle camere di commercio sono approvati e finanziati dal CIPE a valere sulle risorse finanziarie ripartite fra le regioni ai sensi del titolo III della presente legge. Per l'esecuzione dei lavori di competenza dell'ANAS, relativi al ripristino e allo sviluppo della rete delle strade statali nelle zone terremotate, i capi compartimento della viabilita' sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera e), della legge 1 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia. Agli interventi di competenza di amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo che si eseguono ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al titolo II, capo III, e titolo III della legge 2 febbraio 1974, n. 64. 2 Il Ministro per i beni culturali e ambientali puo', con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, affidare, per le opere di sua competenza, incarichi a singoli studiosi, istituti universitari o di alta cultura, mediante apposite convenzioni. Il Ministro della pubblica istruzione, nel formulare i programmi di sua competenza, tiene conto anche della esigenza di ricostruzione degli istituti universitari nonche' delle esigenze connesse alla istituzione ed al completamento delle Universita' della Basilicata e di Salerno, ivi comprese le residenze per gli studenti universitari, con priorita' per quelle delle facolta' scientifiche.2 Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione della presente legge, i provveditorati alle opere pubbliche e le soprintendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali delle regioni Basilicata e Campania possono avvalersi, per un periodo non superiore a tre anni, dell'opera di liberi professionisti, stipulando apposite convenzioni.7

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1982, n. 187

2

Il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1982, n. 187, ha disposto (con l'art. 6) che la disposizione del comma 4 del presente articolo, e' estesa alla esecuzione dei lavori relativi a tutte le opere pubbliche, comunque finanziate, da eseguirsi dalle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, salvo quanto previsto dall'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741. Ha inoltre disposto (con l'art. 21) che la disposizione del comma 6 e' estesa alle opere di completamento delle strutture edilizie dell'Universita' statale di Napoli.

L. 19 aprile 1984, n. 80

7

La L. 19 aprile 1984, n. 80 ha disposto (con l'art. 2) che "le facolta' di cui agli articoli 17 e 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, possono essere esercitate fino al 31 dicembre 1984".

Testo vigente dal 19 aprile 1984

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 19 aprile 1984

Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1982 al 19 aprile 1984.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 19 aprile 1984, n. 80

    La L. 19 aprile 1984, n. 80 ha disposto (con l'art. 2) che "le facolta' di cui agli articoli 17 e 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, possono essere esercitate fino al 31 dicembre 1984".

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urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219~art17 · fonte del testo

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