Misure urgenti in materia di mercato e di concorrenza in attuazione della Riforma 2 «Leggi annuali sulla concorrenza» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 30:
- 1)al comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato» sono inserite le seguenti: «, sentite le altre autorita' competenti,»;
- 2)al comma 1-ter, alinea, dopo le parole: «insoddisfacente ai sensi del comma 1-bis quando» sono aggiunte le seguenti: «ricorre almeno una delle seguenti condizioni»;
- 3)al comma 1-quater, dopo le parole: «nell'attuazione del piano di cui al comma 1-bis» sono inserite le seguenti: «((o in caso)) di mancata adozione da parte del gestore del piano entro il termine di cui al comma 1-bis ovvero in caso di adozione di un piano insufficiente o inefficace»;
- b)all'articolo 31-bis, comma 2, le parole: «In caso di incompletezza» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 1, nonche' in caso di incompletezza». All'articolo 1, comma 14, ((primo periodo, della legge 18 dicembre 2025, n. 190, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2026" e)) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con specifiche indicazioni volte a razionalizzare, rafforzare e rendere piu' efficienti gli uffici per il trasferimento tecnologico». All'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. La revisione di cui al comma 1 prevede, ai fini della selezione degli erogatori con cui stipulare degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica, che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di parita' di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalita', consenta di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuita' assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilita'.»;
- b)dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter La procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 1-bis prevede un sistema premiale che valorizza l'erogatore con riferimento:
- a)alla capacita' di fornire sul territorio i servizi richiesti, alla capillarita' dei servizi assicurati e ai volumi delle prestazioni eseguite negli anni;
- b)agli investimenti realizzati per migliorare la qualita' delle prestazioni e per rinnovare e aggiornare tecnologicamente gli strumenti e i dispositivi utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni;
- c)all'adeguato rapporto tra personale qualificato impegnato e numero degli assistiti;
- d)alla capacita' produttiva tale da contribuire a smaltire le liste di attesa nella branca di accreditamento;
- e)per le strutture operanti sul territorio per le quali la dimensione organizzativa assume rilievo prevalente rispetto a quella tecnologico-strutturale, all'apporto concretamente dimostrato, anche con riferimento a esperienze pregresse e consolidate nella realizzazione di livelli qualitativamente elevati di assistenza, valorizzando la conoscenza approfondita delle specificita' del territorio di riferimento e dei relativi setting assistenziali, con particolare attenzione alle aree caratterizzate da bisogni complessi o da condizioni di fragilita'.».
Testo vigente dal 21 aprile 2026
