Misure urgenti in materia di mercato e di concorrenza in attuazione della Riforma 2 «Leggi annuali sulla concorrenza» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 30:
  • 1)al comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato» sono inserite le seguenti: «, sentite le altre autorita' competenti,»;
  • 2)al comma 1-ter, alinea, dopo le parole: «insoddisfacente ai sensi del comma 1-bis quando» sono aggiunte le seguenti: «ricorre almeno una delle seguenti condizioni»;
  • 3)al comma 1-quater, dopo le parole: «nell'attuazione del piano di cui al comma 1-bis» sono inserite le seguenti: «((o in caso)) di mancata adozione da parte del gestore del piano entro il termine di cui al comma 1-bis ovvero in caso di adozione di un piano insufficiente o inefficace»;
  • b)all'articolo 31-bis, comma 2, le parole: «In caso di incompletezza» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 1, nonche' in caso di incompletezza». All'articolo 1, comma 14, ((primo periodo, della legge 18 dicembre 2025, n. 190, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2026" e)) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con specifiche indicazioni volte a razionalizzare, rafforzare e rendere piu' efficienti gli uffici per il trasferimento tecnologico». All'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. La revisione di cui al comma 1 prevede, ai fini della selezione degli erogatori con cui stipulare degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica, che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di parita' di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalita', consenta di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuita' assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilita'.»;
  • b)dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter La procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 1-bis prevede un sistema premiale che valorizza l'erogatore con riferimento:
  • a)alla capacita' di fornire sul territorio i servizi richiesti, alla capillarita' dei servizi assicurati e ai volumi delle prestazioni eseguite negli anni;
  • b)agli investimenti realizzati per migliorare la qualita' delle prestazioni e per rinnovare e aggiornare tecnologicamente gli strumenti e i dispositivi utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni;
  • c)all'adeguato rapporto tra personale qualificato impegnato e numero degli assistiti;
  • d)alla capacita' produttiva tale da contribuire a smaltire le liste di attesa nella branca di accreditamento;
  • e)per le strutture operanti sul territorio per le quali la dimensione organizzativa assume rilievo prevalente rispetto a quella tecnologico-strutturale, all'apporto concretamente dimostrato, anche con riferimento a esperienze pregresse e consolidate nella realizzazione di livelli qualitativamente elevati di assistenza, valorizzando la conoscenza approfondita delle specificita' del territorio di riferimento e dei relativi setting assistenziali, con particolare attenzione alle aree caratterizzate da bisogni complessi o da condizioni di fragilita'.».

Testo vigente dal 21 aprile 2026

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 21 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 2026 al 21 aprile 2026. 4 parole tolte, 29 parole aggiunte in 2 capoversi.

3) al comma 1-quater, dopo le parole: «nell'attuazione del piano di cui al comma 1-bis» sono inserite le seguenti: «tolto: nonche'aggiunto: o in caso di mancata adozione da parte del gestore del piano entro il termine di cui al comma 1-bis ovvero in caso di adozione di un piano insufficiente o inefficace»;

b) all'articolo 31-bis, comma 2, le parole: «In caso di incompletezza» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 1, nonche' in caso di incompletezza». All'articolo 1, comma 14, aggiunto: primo periodo, della legge 18 dicembre 2025, n. 190, tolto: al primo periodo aggiunto: le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2026" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con specifiche indicazioni volte a …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-19;19~art26 · fonte del testo

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