Art. 32 — Disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio - economico e del disagio abitativo
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Citta' metropolitane, all'individuazione di iniziative che possono contribuire in modo significativo a sostenere la rigenerazione urbana ((evitando ulteriore consumo di suolo)), ((a contrastare)) il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, nonche' a promuovere la mobilita' «green», l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi di cui alla missione 5, componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ((, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)) sulla base dell'istruttoria effettuata ai sensi del comma 1 ((,)) sono indicate le iniziative ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse del Programma nazionale «Metro plus e Citta' medie sud 2021 - 2027» nonche' le modalita' attuative delle stesse, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilita' della spesa previste in relazione al predetto Programma e in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027. Per le finalita' di cui al primo periodo, e' attribuita preferenza agli interventi complementari a quelli previsti dalla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 e Investimento 2.2 del PNRR, agli interventi di cui al comma 1 ((...)) nonche' agli interventi riguardanti aree caratterizzate da rilevanti criticita' sociali ed economiche, anche al fine di attivare sinergie istituzionali con le altre amministrazioni centrali e locali competenti, finalizzate ad assicurare la realizzazione di interventi complessi, anche in linea con le misure attivate per la riduzione dell'abbandono scolastico, la riduzione della poverta' educativa e il rafforzamento dei servizi sociali. ((2-bis. Nelle more dell'approvazione dei piani urbani della mobilita' sostenibile, ove previsti dalla normativa vigente, ovvero dell'approvazione degli strumenti di pianificazione dell'accessibilita' dei parchi nazionali e regionali attuativi dei Piani del parco, fino al 31 dicembre 2026 le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti per ciascun parcheggio temporaneo sono considerate attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, purche' destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessita' e comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti nonche' di ripristino dello stato dei luoghi e previa comunicazione dell'avvio dei lavori all'amministrazione comunale. Le opere di cui al primo periodo sono escluse dalle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42))
Testo vigente dal 7 luglio 2024
