Art. 5 — Disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari
Fermi gli obblighi di alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione titolare di programma trasmette al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ((,)) entro il 31 agosto ed entro il 28 febbraio di ciascun anno, relazioni semestrali sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi prioritari individuati nell'ambito dei programmi ai sensi dell'articolo 4 e identificati con il codice unico di progetto (CUP), riferite, rispettivamente, ai periodi 1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre. Le relazioni semestrali di cui al comma 1 consentono la verifica dei cronoprogrammi di cui all'articolo 4, comma 3, con particolare riferimento alle fasi procedurali ivi previste, nonche' l'applicazione del meccanismo di premialita' di cui all'articolo 7. In caso di disallineamenti rispetto alle scadenze individuate nei suddetti cronoprogrammi, le amministrazioni titolari di programmi comunicano tempestivamente al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud ((della Presidenza del Consiglio dei ministri)) le ragioni dei disallineamenti e le azioni pianificate o in corso per porre rimedio a criticita' e ritardi, anche ai fini dell'individuazione di eventuali misure di accelerazione. Le informazioni relative ai singoli interventi contenute nelle suddette relazioni devono essere coerenti con i dati e le relative informazioni desumibili dal sistema nazionale di monitoraggio. Per favorire l'efficace raccordo tra programmi nazionali e regionali che intervengono sulla medesima priorita' di intervento e sul medesimo territorio ed evitare sovrapposizioni, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud ((della Presidenza del Consiglio dei ministri)) promuove nell'ambito del ((Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027)) e relative articolazioni, una specifica azione di monitoraggio con il coinvolgimento delle Autorita' di Gestione dei suddetti programmi. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo ((...)) si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 7 luglio 2024
