Alla legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 11, comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «territorio nazionale» sono inserite le seguenti: «, anche per i percorsi attivati all'estero previsti nell'ambito dei piani triennali di programmazione delle attivita' formative adottati dalle regioni,»;
  • b)all'articolo 14, comma 5-ter, le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11» e le parole: «altresi' per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni» sono sostituite dalle seguenti: «anche in deroga alle priorita' individuate dall'articolo 11, comma 2». Per la promozione dei processi di internazionalizzazione degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, nell'ambito del Piano Mattei, sono autorizzate la spesa di 3,1 milioni di euro per l'anno 2024 per il potenziamento delle strutture e dei laboratori anche presso sedi all'estero, ((nonche' la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025)) per l'ampliamento dell'offerta formativa connessa ai processi di cui al presente periodo. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 3,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3), della medesima legge ((n. 123 del 2007,)) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo ((13 aprile 2017, n. 59, e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito)).

Testo vigente dal 8 aprile 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 8 aprile 2025

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 2024 al 8 aprile 2025. 3 parole tolte, 73 parole aggiunte.

… laboratori anche presso sedi all'estero, nonche' la spesa di 1 milione di euro per tolto: l'anno 2024 aggiunto: ciascuno degli anni 2024 e 2025 per l'ampliamento dell'offerta formativa connessa ai processi di cui al presente periodo. Ai … 1, comma 2, lettera p), numero 3), della medesima legge n. 123 del 2007 tolto: e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59aggiunto: , e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-10-28;160~art8 · fonte del testo

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