Art. 2 — Estensione della copertura assicurativa in caso di ulteriori atti di indirizzo della Commissione europea
Estensione della copertura assicurativa in caso di ulteriori atti di indirizzo ((comunitari)) Nel caso in cui, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ((gli organi comunitari dovessero)) formulare nuovi atti di indirizzo di contenuto analogo a quelli indicati nelle premesse del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive, estende, con propri decreti, l'applicazione della copertura assicurativa di cui all'articolo 1 a periodi di tempo ulteriori a quelli ivi indicati ((...)) conformandosi integralmente ai contenuti dei sopravvenuti atti comunitari di indirizzo.
Testo vigente dal 1 agosto 2002
