Art. 1 — Proroga e modalità di applicazione della copertura assicurativa statale
((Differimento)) e modalita' di applicazione della copertura assicurativa statale Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2002, n. 100, e' ulteriormente ((differito)) al 30 giugno 2002. Per il periodo dal 1 giugno al 30 giugno 2002 lo Stato italiano garantisce la copertura assicurativa alle condizioni e secondo le modalita' di cui all'articolo 2, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, cosi' come modificato dall'articolo 1 del citato decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45.
Testo vigente dal 1 agosto 2002
