Art. 5 — Sublocazione o cessione del contratto di locazione

Il conduttore puo' sbloccare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purche' venga insieme ceduta o locata l'azienda; ma deve darne comunicazione al locatore, il quale puo' opporsi per gravi motivi, da notificarsi al conduttore entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. Il conduttore cedente rimane obbligato in solido con il cessionario dell'azienda, per il pagamento del fitto e per l'osservanza di tutte le condizioni del contratto.

Testo vigente dal 4 febbraio 1963

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-01-27;19~art5 · fonte del testo

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